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detrazioni fiscali 65% riqualificazione energetica

La detrazione per riqualificazione energetica del 65% non è cumulabile con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni, tuttavia nell’ambito di una ristrutturazione importante sarà possibile suddividere le spese tra i due incentivi ottenendo così il massimo risparmio possibile.

Chi può usufruire degli ecobonus 

Possono usufruire degli ecobonus al 65% tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito d’impresa che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento per la riqualificazione energetica.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali),

  • le associazioni tra professionisti,

  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Nella categoria delle persone fisiche possono usufruire degli ecobonusanche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile,

  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali,

  • gli inquilini,

  • coloro che hanno l’immobile in comodato,

  • familiari, conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, come le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. Se i lavori realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire soltanto di uno dei due benefici fiscali. Ovviamente come già detto è possibile fruire del bonus per le ristrutturazioni per tutti i lavori che non possono essere includi nell’ecobonus, anche nell’ambito dello stesso intervento di ristrutturazione.

Gli interventi devono necessariamente essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale Ici-Imu. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Interventi ammessi

In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,comprensive di infissi)

  • l’installazione di pannelli solari

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni fiscali al 65% sono da ripartire in dieci rate annuali di pari importo. In generale, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

 

 

il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. 

 

In questa categoria sono ammessiqualsiasi intervento che incide sulla prestazione energetica dell’immobile, realizzando la maggior efficienza possibile richiesta dalla norma. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Unico presupposto necessario è il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008:

 

Per gli interventi sull’involucro degli edifici il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”, ovvero la dispersione di calore, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010 (in rosso le parti modificate):

 

Per l’installazione dei pannelli solari il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta dell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. In pratica, possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

L’installazione dei pannelli solari deve rispondere a due condizione necessarie:

  • un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici)

  • la conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera

Per la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. In questa categoria di interventi rientra la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Le spese detraibili

E’ possibile usufruire degli ecobonus per la spese che riguardano l’acquisto del materiale utile al risparmio energetico, ma anche le prestazioni professionali per la loro installazione. Le spese, i cui limiti sono stati esposti nel paragrafo precedente a seconda della categoria, sono detraibili in dieci rate annuali di pari importo.

 

Documentazione necessaria

Per ottenere la detrazione prevista dagli ecobonus il contribuente deve seguire attentamente le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Per usufruire della detrazione del 65% è necessario:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.

  • per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario, quando richiesto, acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato.

  • bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati ecopia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia.

detrazioni fiscali ristrutturazione
50%

L'elenco degli interventi contenuto nell'art. 16 bis del d.P.R. 917/1986, in cui ci sono molti rimandi ad altre disposizioni di legge, come quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 

 

Per quali lavori spettano le agevolazioni fiscali del 50%?

1) In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze

2) Tutti gli interventi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

3) Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell'articolo 3 del Dpr 380/2001 e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal decreto legge n. 201/2011.

4) Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

6) I lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione)

7) Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%

8) Gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L'agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

9) Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per "atti illeciti" si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche tapparelle metalliche con bloccaggi vetri antisfondamento casseforti a muro fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

10) Interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne. Le opere effettuate per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Gli interventi per l'adozione di misure antisismiche e per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

11) Interventi di manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

12) Interventi si manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.

13) Restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l'immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili.

14) Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

costo pratiche per ottenimento detrazioni

I costi di pratica possono variare a seconda del tipo di immobile e di incentivo e/o intervento richiesto, per richedere un preventivo senza impegno contattaci telefonicamente o compila il form.

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Procedure di pagamento / tetto di spesa massima detraibile

Al 50%: spesa fino a 96mila euro
Per ciò che riguarda il bonus del 50% in dieci anni previsto a vantaggio di chi effettua opere di ristrutturazione il tetto di spesa è fissato a 96mila euro (che significa una soglia massima di 48mila euro di detrazione).
• Nel cammino di conversione del DL 63/2013 in Parlamento, inoltre, le opere antisismiche – prima incentivate nell’ambito del 50% – sono state portate al 65%: in questo caso, però, il tetto di spesa non è quello dell’ecobonus per l’efficienza energetica, ma resta di 96mila euro per unità immobiliare.
• Uno degli aspetti da tenere in conto è la cumulabilità fra le detrazioni.
• Nell’ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio, infatti, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65%.
• Allo stesso modo, se un proprietario interviene con il cambio di una caldaia incentivato al 65% e, contestualmente, con la sostituzione degli infissi (anch’essi al 65%), sui singoli lavori potrà godere del plafond specifico dedicato e le detrazioni saranno sommabili. A meno che gli interventi non ricadano nella tipologia di completo restyling del fabbricato, dove il tetto detraibile è unico.

 

Quando si paga?
Ogni pagamento deve essere effettuato soltanto dopo l’emissione di una fattura. Anche quando si tratta di una rata versata come acconto. L’azienda o il professionista non sono più obbligati a specificare i diversi costi della manodopera e dei materiali utilizzati per l’intervento, che in caso di ristrutturazione sono tutti tassati con l’Iva al 10%. Ma sono tenuti a indicare data e numero della fattura per la prestazione.

Sconti anche per arredamento ed elettrodomestici
Per fruire del beneficio fiscale per arredi ed elettrodomestici acquistati dal 6 giugno 2013, la condizione necessaria è la realizzazione di interventi edilizi che danno diritto alla detrazione del 50%, con spese di ristrutturazione sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, su singole unità immobiliari, così come le parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni. Al momento è stato proposto un emendamento che introdurrebbe un nuovo vincolo riguardante l’entità della spesa di ristrutturazione e di conseguenza quella del bonus mobili.

Come si paga?

Con un bonifico che deve “parlare”
• bonifico bancario o postale è l’unica forma di pagamento ammessa per i privati nel caso si voglia usufruire delle detrazioni fiscali per i lavori sugli immobili. Non basta una semplice disposizione di accredito, né un assegno o la carta di credito.
• Il bonifico, sia bancario sia postale, è la forma scelta perché deve “parlare”, cioè raccontare nel dettaglio chi usufruirà delle detrazioni, in base a quale normativa e per quale tipologia di intervento.
• Inoltre, deve contenere le informazioni dell’azienda o del libero professionista a cui è destinato il corrispettivo pagato, in modo da consentire l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, che l’istituto di credito tratterrà dall’importo corrisposto e verserà all’erario. Il rischio, in caso di un’errata compilazione, è di perdere il diritto ai benefici fiscali.

Se si commettono sviste
Errori di distrazione hanno come effetto la perdita del diritto alla detrazione fiscale. La tolleranza verso gli errori di distrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è molto diminuita rispetto agli anni precedenti.
• Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: errori riguardanti il riferimento normativo nella causale del bonifico non comportano automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. Ma negli ultimi tempi si sono intensificati i controlli rivolti alla verifica della correttezza delle richieste.
• Oggi l’unico modo per evitare la perdita delle agevolazioni è la ripetizione del bonifico.
• In questo caso occorre comunicare l’errore direttamente all’impresa che ha effettuato i lavori, per evitare che la ritenuta del 4% sia pagata due volte per un unico lavoro.

Anche i mobili con la carta
Oltre che con bonifico bancario o postale, con le stesse modalità previste per i pagamenti della ristrutturazione, l’arredamento può essere pagato anche con carte di credito o di debito. In questo caso, la data di pagamento corrisponde  al giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

 

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